Turismo, Cultura e Spettacolo: via libera sgravi contributivi Inps, domande fino al 10 dicembre
Il tenace impegno di CulTurMedia, unitamente a Confindustria, ANEC e ai sindacati, ha sbloccato una situazione che non avrebbe permesso a numerose cooperative di poter beneficiare delle previsioni normative sugli sgravi contributivi, aprendo la porta di questa misura alle imprese culturali e dello spettacolo.
Con la circolare INPS del 11 novembre 2021, le previsioni del DL 25 maggio 2021 n. 73 (cd. DL Sostegni Bis) sono state allargate ai settori delle imprese creative, culturali e dello spettacolo. La circolare, infatti, chiarisce e dispone che oltre ai comparti del turismo, del termalismo e del commercio, sono beneficiari degli sgravi contributivi anche chi opera nella gestione di sale cinematografiche, musei, biblioteche, parchi divertimento, parchi tematici, orti botanici riserve naturali che sono compresi nei seguenti codici ATECO:
- 59.14.00 attività di proiezione cinematografica
- 91.01.00 biblioteche
- 91.02.00 musei
- 91.03.00 gestione luoghi e monumenti storici
- 91.04.00 orti botanici e riserve naturali
- 93.21.00 parchi divertimento, parchi tematici
Consulta la Tabella generale dei Codici Ateco ammessi
La dotazione del Fondo 2021 rimane di euro 770,9 milioni e l’incentivo è parametrato sul doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 con l’esclusione dei premi e dei contributi Inail.
Il termine per la presentazione delle domande è il 10 dicembre 2021. Le domande devono essere presentate attraverso richiesta telematica all’INPS compilando il modulo “SOST.BIS_ES” sul portale delle agevolazioni presente sul sito INPS (www.inps.it).
Per ottenere il beneficio non sarà sufficiente completare la procedura di presentazione della domanda ma occorrerà attendere che INPS, effettuati i necessari controlli, autorizzi il datore di lavoro al recupero che riguarda solo le matricole che hanno avuto accesso ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria o emergenziale che originano lo sgravio.
L’esonero spetta al beneficiario nei limiti della contribuzione dovuta. Tra i contributi oggetto di agevolazione rientrano anche lo 0,50% (ex L. 297/82) a carico dei lavoratori che il datore recupera dal TFR.
La circolare INPS ricorda che trattandosi di una contribuzione sgravata il datore non deve operare l’abbattimento per la quota oggetto di esonero. La misura prevista rientra tra gli “aiuti di Stato concessi da soggetti pubblici” per cui se l’impresa richiedente è nell’elenco “Deggendorf” (in cui la Commissione Europea elenca tutti i soggetti che sono tenuti alla restituzione degli aiuti incompatibili) l’INPS non autorizzerà l’esonero.