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AgCult | Reati beni culturali, ok Senato all’unanimità: ddl torna alla Camera

Via libera al testo Franceschini-Orlando che ora aspetta l’ok definitivo in terza lettura a Montecitorio

L’Aula del Senato ha approvato all’unanimità con 211 voti favorevoli il disegno di legge riguardante i reati contro il patrimonio culturale. Il provvedimento, a firma Franceschini-Orlando, torna alla Camera per la terza lettura, dopo il primo via libera che Montecitorio ha dato nell’ottobre 2018. Nel corso dell’iter a Palazzo Madama, infatti, il testo è stato modificato con l’approvazione in commissione Giustizia di alcuni emendamenti del relatore Franco Mirabelli (Pd) che ridefiniscono le pene pecuniarie per i delitti contro il patrimonio culturale, introducono le interdittive in caso di condanna e innalzano le sanzioni. Il disegno di legge riforma le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale, che si trovano oggi contenute prevalentemente nel Codice dei beni culturali, inserendole nel Codice penale. L’obiettivo è ridefinire l’assetto della disciplina nell’ottica di un tendenziale inasprimento del trattamento sanzionatorio.

I CONTENUTI DELLA LEGGE

L’articolo 1 interviene sull’articolo 240-bis del Codice penale ampliando, attraverso l’inserimento dei reati di ricettazione di beni culturali, di impiego di beni culturali provenienti da delitto, di riciclaggio di beni culturali, di autoriciclaggio di beni culturali e di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali, il catalogo dei delitti in relazione ai quali è consentita la cosiddetta confisca allargata. L’articolo 1, inoltre, modifica il Codice penale inserendo tra i delitti il titolo VIII-bis rubricato “Dei delitti contro il patrimonio culturale” composto da 19 articoli.

FURTO – Il furto di beni culturali viene punito con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 927 a 1.500 euro. Questa disposizione viene estesa anche all’impossessamento di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini. In presenza di circostanze aggravanti, la pena della reclusione va da 4 a 10 anni e la multa da 927 a 2.000 euro.

APPROPIAZIONE INDEBITA – L’appropriazione indebita di beni culturali viene punita con la reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da 516 a 1.500 euro.

RICETTAZIONE – La ricettazione di beni culturali è punita con la reclusione da 4 a 10 anni e con la multa da 1.032 a 15 mila euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti da delitti di rapina aggravata e di estorsione.

IMPIEGO ILLECITO – E’ punito con la reclusione da 5 a 13 anni e con la multa da 6.000 a 30 mila euro l’impiego di beni culturali provenienti da delitto. La fattispecie riguarda chiunque, salvi i casi di concorso di reato, di ricettazione e di riciclaggio, impiega illecitamente in attività economiche e finanziarie beni culturali provenienti da delitto.

RICICLAGGIO – E’ punito con la reclusione da 5 a 14 anni e con la multa da 6.000 a 30 mila euro il riciclaggio di beni culturali.

AUTORICICLAGGIO – L’autoriciclaggio di beni culturali è punito con la reclusione da 3 a 10 anni e con la multa da 6.000 a 30.000 euro. Analogamente alla fattispecie base dell’autoriciclaggio, la pena è più lieve (reclusione da 2 a 5 anni e la multa da 3.000 a 15 mila) se i beni culturali provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a 5 anni. Non sono punibili le condotte per cui i beni vengono destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale. Il delitto trova applicazione anche quando l’autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità.

FALSIFICAZIONE IN SCRITTURA PRIVATA – E’ punita con la reclusione da uno a 4 anni la falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali. Si tratta di punire la condotta di colui che forma una scrittura privata falsa o altera sopprime o occulta una scrittura vera in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza. Si tratta di una norma innovativa nel nostro ordinamento, mutuata da una disposizione della Convenzione di Nicosia. Punito inoltre con la reclusione da 8 mesi a due anni e 8 mesi chiunque fa uso della scrittura privata senza aver concorso nella sua formazione o alterazione.

VIOLAZIONE IN MATERIA DI ALIENAZIONE DI BENI CULTURALI – E’ punita con la reclusione da sei mesi a 2 anni e la multa da 2.000 a 80 mila euro.

IMPORTAZIONE ILLECITA DI BENI CULTURALI– E’ punita con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 258 a 5.165 euro.

ESPORTAZIONE ILLECITA DI BENI CULTURALI – E’ punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a 80 mila euro chiunque trasferisce all’estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione.

DISTRUZIONE, DISPERSIONE E DETERIORAMENTO – La fattispecie punisce con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 2.500 a 15 mila euro chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende inservibili o infruibili beni culturali o paesaggistici. Colui che, invece, deturpa, imbratta o fa di tali beni un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico o pregiudizievole della loro conservazione è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 1.500 a 10 mila euro.

DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI – Sono puniti con la reclusione da 10 a 16 anni.

CONTRAFFAZIONE DI OPERE D’ARTE – È punita con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 3.000 a 10 mila euro. E’ esclusa la punibilità a titolo di contraffazione di colui che riproduce, detiene, vende o diffonde opere, copie o imitazioni dichiarando espressamente la loro non autenticità.

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI – Aumento della pena da un terzo alla metà da applicare a qualsiasi reato che, avendo ad oggetto beni culturali o paesaggistici, cagioni un danno di rilevante gravità; sia commesso nell’esercizio di un’attività professionale o commerciale; sia commesso da un pubblico ufficiale impiegato nella conservazione o protezione di beni culturali che si sia volontariamente astenuto dallo svolgimento delle proprie funzioni al fine di conseguire un indebito vantaggio; sia commesso nell’ambito di un’associazione per delinquere.

CIRCOSTANZE ATTENUANTI – Vanno applicate a qualsiasi reato che, avendo ad oggetto beni culturali o paesaggistici, cagioni un evento, un danno o comporti un lucro di speciale tenuità (pena diminuita di un terzo); sia commesso da colui che abbia collaborato per individuare i correi o abbia fatto assicurare le prove del reato o si sia efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori o abbia recuperato o fatto recuperare i beni culturali oggetto del delitto.

CONFISCA – Confisca penale obbligatoria – anche per equivalente – delle cose che hanno costituito l’oggetto del reato, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto, il profitto o il prezzo, in caso di condanna o patteggiamento per uno dei delitti previsti dal nuovo titolo.

FATTO COMMESSO ALL’ESTERO – Le disposizioni penali a tutela dei beni culturali sono applicabili anche ai fatti commessi all’estero in danno del patrimonio culturale nazionale.

STRUMENTI PER LA RILEVAZIONE DEI METALLI – E’ punito con l’arresto fino a 2 anni e con l’ammenda da 500 a 2.000 euro chiunque sia ingiustificatamente colto in possesso di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli in aree di interesse archeologico.

ATTIVITA’ SOTTO COPERTURA – L’articolo 2 modifica la disciplina delle attività sotto-copertura (articolo 9 della legge n. 146 del 2006) per prevederne l’applicabilità anche nelle attività di contrasto dei delitti di riciclaggio e di autoriciclaggio di beni culturali, svolte da ufficiali di polizia giudiziaria degli organismi specializzati nel settore dei beni culturali.

RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE – L’articolo 3 modifica il decreto legislativo n. 231 del 2001, prevedendo la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche quando i delitti contro il patrimonio culturale siano commessi nel loro interesse o a loro vantaggio.

AREE PROTETTE – L’articolo 4 modifica il comma 3 dell’articolo 30 la legge n. 394 del 1991 in materia di aree protette. In caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi degli articoli 733 (Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale) e 734 (Distruzione o deturpamento di bellezze naturali) del Codice penale può essere disposto dal giudice o, in caso di flagranza, per evitare l’aggravamento o la continuazione del reato, dagli addetti alla sorveglianza dell’area protetta, il sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi. Il responsabile è tenuto a provvedere alla riduzione in pristino dell’area danneggiata, ove possibile, e comunque è tenuto al risarcimento del danno.

(Fonte: AgCult.it)