Home News Turismo Bonus IMU per le imprese turistiche: pubblicato il provvedimento. Autodichiarazioni dal 28 settembre

Bonus IMU per le imprese turistiche: pubblicato il provvedimento. Autodichiarazioni dal 28 settembre

È stata pubblicata dall’Agenzia delle entrate la circolare che contiene le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione che attesta il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni per l’accesso al credito d’imposta per l’IMU in favore del comparto del turismo di cui all’articolo 22 del decreto legge 21/2022 (dl Rincari/Ucraina). 

Spiega il documento che l’autodichiarazione dovrà essere inviata dal 28 settembre 2022 al 28 febbraio 2023 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto delle specifiche tecniche allegate alla circolare.

Eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data comunicazione. Dopo la presentazione dell’autodichiarazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico o lo scarto, con l’indicazione delle motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’autodichiarazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. 

Entro 10 giorni dalla data di presentazione dell’autodichiarazione, è rilasciata una seconda ricevuta per comunicare ai richiedenti il riconoscimento o il diniego del credito d’imposta. Il credito d’imposta è negato nel caso in cui il richiedente non sia titolare di una partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto legge.

Si considerano tempestive le autodichiarazioni trasmesse dal 28 settembre 2022 al 28 febbraio 2023 ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i 5 giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto. 

Il credito d’imposta può essere utilizzato a partire dal giorno lavorativo successivo alla data di rilascio della ricevuta, esclusivamente in compensazione. Relativamente alle autodichiarazioni per le quali l’ammontare del credito d’imposta fruibile sia superiore a 150mila euro, il credito è utilizzabile in esito alle apposite verifiche. 

In caso di dati incompleti relativi ai soggetti sottoposti alla verifica antimafia, è rilasciata un’ulteriore ricevuta con la quale è richiesta l’integrazione di tali dati. 

L’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta qualora non sussistano motivi ostativi. L’eventuale integrazione è effettuata mediante l’invio di una nuova autodichiarazione i 5 giorni successivi alla data contenuta nella richiesta di integrazione dell’Agenzia delle entrate oppure, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal rilascio dell’apposita ricevuta.