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Green Pass, come funzionano i controlli e chi può effettuarli

Dal prossimo 6 agosto, in base all’art 3 del DL 105 del 23/7/2021, sarà consentito accedere ad alcune attività solo se si è in possesso di:

  1. certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi)
  2. effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore)

e nei seguenti “luoghi”:

  • Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso
  • Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi
  • Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  • Sagre e fiere, convegni e congressi;
  • Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  • Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
  • Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • Concorsi pubblici.

Queste disposizioni non si applicano a coloro che per fascia di età (UNDER 12) non possono vaccinarsi, così come a coloro che sono in possesso di una certificazione sanitaria che attesta l’impossibilità della persona a vaccinarsi.

COSA DEVONO FARE I TITOLARI O I GESTORI

Il comma 4 dell’art. 3 del DL 105 dice che i titolari o i gestori sono tenuti al controllo del green pass, l’operazione avviene leggendo il QRCode (stampato o su smartphone) utilizzando l’APP Verifica C-19 che si scarica gratuitamente per tutti i sistemi operativi.

Si tratta di un’operazione molto semplice. All’atto della lettura si visualizzano i dati della persona e appare la dicitura “Certificazione valida. Per completare la verifica è necessario confrontare i dati anagrafici qui sotto riportati con quelli di un valido documento di identità (es. Carta di identità)”, data la tipologia dei dati riportati nel green pass (nome/cognome/data di nascita) è possibile controllare i dati anche su Patente di guida, Passaporto.

IL TEMA DEI VERIFICATORI ACCREDITATI AL CONTROLLO

Oltre al comma 3 dell’art. 4 del DL 105 – che risulta molto chiaro in riferimento all’obbligo del controllo – a chiarire chi è “verificatore” è anche l’articolo 13 del DPCM del 17 giugno 2021 che identifica quali verificatori i seguenti soggetti: 

  1. a) i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni;
  2. b) il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell’elenco di cui all’art. 3,  comma  8,

della legge 15 luglio 2009, n. 94;

  1. c) i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per ‘accesso ai  quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonchè i loro delegati;
  2. d) il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e  attività per  partecipare ai quali è prescritto il possesso  di  certificazione  verde  COVID-19, nonché i loro delegati;

ecc.

Quindi

– coloro che sono titolari, o gestiscono in concessione uno dei luoghi citati nel DL 105, art.3, sono tenuti ad effettuare il controllo

– coloro che gestiscono i servizi di relazione con il pubblico, controllo ingressi, biglietteria, o sono organizzatori di eventi per conto terzi, sono tenuti a prendersi carico del controllo del green pass SE DELEGATI DAL CLIENTE/APPALTANTE A FARLO, con apposita comunicazione scritta in quanto si parla di “delega” (per cui deve essere ovvio che si tratta di un servizio in più che deve essere pagato, compresa l’attrezzatura necessaria).

L’esposizione evidente dei cartelli è utile anche in caso di controlli della pubblica sicurezza, in quanto rende evidente che è stata predisposta apposita procedura di controllo del green pass. Si deve infatti considerare che al momento della lettura del green pass non viene trattenuto alcun dato, e che il controllo dei dati anagrafici deve essere fatto “a vista” (possibilmente senza prendere il mano il documento di identità), quindi non c’è una tracciabilità scritta data dal controllo, laddove la tracciabilità può però essere data dall’incrocio, “manuale”, tra la lettura del green pass e il biglietto nominativo di ingresso, oppure l’iscrizione preventiva ad un evento.

A questo link è possibile scaricare una circolare del Ministero della Salute che, in parte superata dal dl 105, contiene il manuale d’uso e la modalità di controllo del green pass.

GLI UTENTI EXTRA UE

Per i cittadini non residenti nell’unione europea, quindi non in possesso di green pass, non è cambiato nulla rispetto alle norme precedenti.

Per saperne di più consulta il sito www.dgc.gov.it

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