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Decreto PNRR: nuovo credito d’imposta per digitalizzazione agenzie e tour operator

Entro 60 giorni apertura della piattaforma per le domande.

Pubblicato il decreto interministeriale del Turismo e del MEF con le modalità applicative per la fruizione del credito di imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator introdotto dall’articolo 4 del decreto legge sull’attuazione del PNRR (dl 152/2021). Lo fa sapere il ministero del Turismo in un comunicato. Il credito di imposta, spiega il decreto, può essere riconosciuto ad agenzie e operatori con codici ateco 79.1 (attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator), 79.11 (attività delle agenzie di viaggio) e 79.12 (attività dei tour operator). I soggetti interessati dovranno presentare apposita domanda al ministero, spiega il provvedimento, esclusivamente per via telematica, attraverso la piattaforma online le cui modalità di accesso saranno definite con comunicazione entro sessanta giorni dall’emanazione del decreto, quindi il 2 marzo prossimo. Le imprese, registrando il proprio profilo, presentano l’istanza entro i 30 giorni successivi all’apertura della piattaforma on line.

Di seguito un’analisi dei contenuti del decreto

Articolo 1 

Ricorda che, in base all’articolo 4 del decreto PNRR, gli incentivi sono concessi nel limite di spesa di 18 milioni di euro per l’anno 2022, 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 60 milioni di europer l’anno 2025, con una riserva del 40 per cento dedicata agli interventi da realizzarsi nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il limite di spesa complessivo è di 98 milioni di euro, eventualmente integrabili sulla base della sopravvenienza di ulteriori risorse unionali, statali o regionali.

Articolo 2

Il contributo in credito di imposta può essere riconosciuto alle agenzie di viaggi e ai tour operator con codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12. Ciascun soggetto può presentare una sola domanda di incentivo 

Articolo 3

Ai beneficiari è riconosciuto un incentivo nella forma del credito di imposta fino al 50 per cento dei costi sostenuti per gli investimenti nel periodo tra il 7 novembre 2021 e il 31 dicembre 2024, fino all’importo massimo complessivo cumulato di 25mila euro. Gli incentivi non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi e, in ogni caso, non possono portare al superamento del costo sostenuto per gli interventi.

Articolo 4

Gli investimenti in sviluppo digitale a cui è destinato il credito di imposta devono essere realizzati presso una sede operativa in Italia attiva alla presentazione della domanda; devono contenere nella scheda progetto una descrizione compiuta e dettagliata degli interventi oggetto di agevolazione, e il progetto dovrà essere obbligatoriamente corredato da relazione tecnica; devono essere avviati entro un anno dalla data di pubblicazione sul sito del ministero del Turismo dell’elenco dei soggetti beneficiari ammessi; devono essere conclusi entro il termine di dodici mesi dall’inizio dell’intervento. Il termine è prorogabile, su richiesta, di massimo sei mesi. Resta fermo che gli interventi devono essere conclusi non oltre la data del 31 dicembre 2024.

Articolo 5 

Sono ammissibili le seguenti spese: acquisto, anche in leasing, ed installazione di personal computer ed altre attrezzature informatiche, modem, router e impianti wifi; affitto di servizi cloud relativi ad infrastruttura server, connettività, sicurezza e servizi applicativi; acquisto, anche in leasing, di dispositivi per i pagamenti elettronici e di software, licenze, sistemi e servizi per la gestione e la sicurezza degli incassi online; acquisto, anche in leasing, di software e relative applicazioni per siti web ottimizzati per il sistema mobile; creazione o acquisto, anche in leasing, di software e piattaforme informatiche per le funzioni di prenotazione, acquisto e vendita on line di pernottamenti, pacchetti e servizi turistici, quali gestione front, back office e API – Application Program Interface per l’interoperabilità dei sistemi e integrazione con clienti e fornitori; acquisto o affitto di licenze software per la gestione delle relazioni con i clienti, anche con il sistema CRM – Customer Relationship Management; acquisto o affitto di licenze software e servizi necessari per il collegamento all’hub digitale del turismo di cui alla misura M1C3-I.4.1 del PNRR; acquisto o affitto di licenze del software ERP – Enterprise Resource Planning per la gestione della clientela e dei processi di marketing, vendite, amministrazione e servizi al cliente; creazione o acquisto, anche in leasing, di software per la gestione di banche dati e la creazione di strumenti di analisi multidimensionale e report a supporto dei processi di pianificazione, vendita e controllo di gestione; acquisto o affitto di programmi software per piattaforme informatiche per la promozione e commercializzazione digitale di servizi e offerte innovative.

Articolo 6

I soggetti interessati presentano apposita domanda al ministero del Turismo, esclusivamente per via telematica, attraverso la piattaforma online le cui modalità di accesso saranno definite con comunicazione dal ministero entro sessanta giorni dall’emanazione del decreto. Le imprese, registrando il proprio profilo, presentano l’istanza entro i trenta giorni successivi all’apertura della piattaforma on line.

Articolo 7

Non è ammessa la partecipazione al bando da parte di imprese che si trovano in stato di fallimento e di liquidazione anche volontaria.

Articolo 8

Gli incentivi sono attribuiti secondo l’ordine cronologico delle domande e previa verifica del rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, il ministero del Turismo pubblica l’elenco dei beneficiari.

Articolo 9

Il credito d’imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, nell’anno successivo a quello di comunicazione della conclusione dell’intervento. Il credito d’imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi le banche e gli altri intermediari finanziari.

Articolo 10

Il soggetto richiedente, accedendo con il proprio profilo al sistema informativo messo a disposizione, può in qualsiasi momento caricare i giustificativi di spesa e di pagamento. Il soggetto beneficiario potrà accedere alla pratica di proprio riferimento collegando i giustificativi di spesa e di pagamento, alle voci di spesa ammesse in sede di concessione.

Articolo 11

Gli incentivi sono revocati: nel caso in cui venga accertata l’insussistenza o la perdita di uno dei requisiti soggettivi od oggettivi; in caso di fallimento o liquidazione anche volontaria del soggetto beneficiario e cessazione dell’attività; in caso di mancata realizzazione dell’intervento entro i termini; nel caso in cui la documentazione presentata, ai sensi degli articoli precedenti, contenga elementi non veritieri o sia incompleta; in caso di falsità delle dichiarazioni rese.

Articolo 12

Qualora, a seguito dei controlli effettuati si accerti l’indebita fruizione, anche parziale, degli incentivi, il ministero provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.