Home News Cultura Il Decreto Agosto è legge, ecco le novità per i settori cultura e turismo

Il Decreto Agosto è legge, ecco le novità per i settori cultura e turismo

13 ottobre 2020 – Via libera definitivo della Camera al Dl Agosto, sul quale il governo aveva già incassato questa mattina la fiducia, con 265 voti favorevoli, 180 contrari e 2 astenuti.

Il valore totale del decreto supera i 25 miliardi di euro, oltre 3 miliardi di euro sono previsti per turismo e cultura a sostegno di lavoratori e imprese dei settori più colpiti dalla crisi, dai tour operator alle città d’arte, dai lavoratori precari alle strutture ricettive, dalla sospensione dell’Imu al sostegno a cinema teatri e musei.

Vengono poi rifinanziati alcuni fondi istituiti con i decreti Cura Italia e Rilancio. In particolare arrivano nuove risorse per i musei statali, per il cinema, lo spettacolo e l’audiovisivo. Fondi anche per i soggetti partecipati dal ministero, per i Grandi progetti Beni Culturali e per i cittadini illustri che versano ora in condizione di necessità.

In arrivo un corso-concorso per l’assunzione di dirigenti tecnici al Mibact che sarà gestito dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione in collaborazione con la Scuola dei beni e delle attività culturali. Queste le misure nel dettaglio per cultura e turismo.

Queste le misure nel dettaglio per cultura e turismo:

TURISMO

Per quanto riguarda specificamente il settore turistico, si segnala:

  • il rifinanziamento e l’estensione dell’ambito di operatività del Fondo istituito per il 2020 nello stato di previsione del MIBACT per sostenere le agenzie di viaggio i tour operator. Il Fondo è ora finalizzato anche a sostenere le guide e gli accompagnatori turistici in considerazione dell’impatto economico negativo conseguente all’adozione delle misure di contenimento del COVID-19, e la sua dotazione è elevata da 25 a 265 milioni di euro per il 2020;
  • il potenziamento e l’estensione dell’ambito di operatività del credito d’imposta per l’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo strumentale all’esercizio dell’attività di impresa, previsto dall’art. 28 del D.L. n. 34/2020. La misura viene esteso anche alle strutture termali oltre a quelle alberghiere e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator. Per le imprese turistico ricettive, inoltre, il credito d’imposta spetta sino al 31 dicembre 2020 (art. 77, co. 1, come modificato in prima lettura al Senato);
  • la proroga, sino al 31 marzo 2021, limitatamente alle imprese del comparto turistico (ivi incluse quelle termali), della moratoria straordinaria prevista dall’articolo 56, comma 2, lettera c), del D.L. n. 18/2020 (L. n. 27/2020), per la parte concernente il pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020 (art. 77, co. 2, come modificato in prima lettura);
  • il rifinanziamento di 300 milioni di euro per l’anno 2020 del Fondo, istituito dall’art. 180 del D.L. 34/2020 nello stato di previsione del Ministero dell’interno per il ristoro parziale dei comuni a seguito della mancata riscossione dell’imposta di soggiorno, del contributo di sbarco o del contributo di soggiorno (art. 40).
  • esonero contributivo totale per i datori di lavoro (ad eccezione di quelli agricoli) per assunzioni a tempo determinato (ivi comprese quelle per lavoro stagionale) nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, successive al 15 agosto 2020 ed entro il 31 dicembre 2020, limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi (art. 7);

A seguito del perdurare dell’emergenza epidemiologica, il decreto proroga le indennità già riconosciute in favore di determinate categorie di lavoratori dai decreti Cura Italia e Rilancio e ne introduce di nuove. In particolare, viene riconosciuta: un’indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro:

  • ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, nonché ai lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori, 11 che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 (art. 9, co. 1);
  • ai lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali in possesso dei seguenti requisiti: titolarità, nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nei suddetti settori di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; titolarità nel 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale in uno dei due settori summenzionati, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate (art. 9, co. 5);

CULTURA E SPETTACOLO

Per quanto concerne i settori della cultura e dello spettacolo, gli interventi riguardano in parte il personale del Ministero per i beni e le attività culturali e per turismo (MIBACT), in parte lo stanziamento di ulteriori risorse – anche con l’istituzione di un nuovo Fondo – e il sostegno dei lavoratori.

In particolare, con riferimento al MIBACT, si prevede:

  • il conferimento di incarichi di collaborazione – per un importo massimo di € 40.000 per singolo incarico – presso le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio, per la durata massima di quindici mesi e comunque entro il 31 dicembre 2021, nel limite di spesa di € 4 mln per il 2020 e di € 16 mln per il 2921. Ai collaboratori possono essere attribuite le funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP) (art. 24, co. 1 e 12, lett. a);
  • nelle more delle procedure concorsuali per il reclutamento di dirigenti e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, l’elevazione (dal 10) al 15% – rispetto al totale della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia – del limite degli incarichi dirigenziali non generali che possono essere conferiti a persone di comprovata qualificazione professionale esterne all’amministrazione, ovvero a personale pubblico non dirigente, anche appartenente all’amministrazione conferente. Gli incarichi possono essere conferiti solo per le direzioni periferiche di Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio e Soprintendenze archivistiche e bibliografiche, nonché per gli istituti e uffici periferici diversi dagli istituti di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale e sono destinati esclusivamente al personale delle aree funzionali del MIBACT già in servizio a tempo indeterminato, purché in possesso di determinati requisiti (art. 24, co. 3);
  • l’accesso alla qualifica dirigenziale tecnica anche per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell’amministrazione (SNA) che si avvale, mediante apposita convenzione, della Scuola dei beni e delle attività culturali. Il corso ha la durata massima di 12 mesi, comprensivi di un periodo di applicazione presso il Mibact (art. 24, co. 5-11 e 13).

Si prevede, inoltre:

  • la possibilità di conferire per un ulteriore periodo e, al massimo, fino al 31 dicembre 2020, gli incarichi di collaborazione professionale a supporto delle attività del Commissario straordinario per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche (art. 24, co. 2 e 12, lett. b);
  • il rifinanziamento, nella misura di € 300.000 per il 2020 e di € 1 mln annui a decorrere dal 2021, e la stabilizzazione, del “Fondo mille giovani per la cultura”, operativo negli anni 2014 e 2015, rinominato “Fondo giovani per la cultura”, al fine di favorire l’accesso dei giovani alle professioni culturali e di sostenere le attività di tutela e valorizzazione nel settore dei beni culturali (art. 24, co. 4 e 12, lett. a) e c)).

Per il sostegno economico del settore:

  • si istituisce nello stato di previsione del MIBACT un Fondo con una dotazione di € 10 mln per il 2020, finalizzato alla tutela, alla conservazione e al restauro del patrimonio culturale immobiliare storico e artistico pubblico (art. 80-bis);
  • si incrementa di € 5 mln per il 2020 l’autorizzazione di spesa per il funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal MIBACT (art. 80, co. 3 e 7);
  • si incrementa di € 25 mln per il 2020 l’autorizzazione di spesa relativa alla realizzazione del Piano strategico “Grandi Progetti beni culturali”, e si amplia il contenuto del Piano, includendovi anche beni o siti di eccezionale interesse paesaggistico. Inoltre, si consente la possibilità di effettuare acquisizioni nell’ambito degli interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici, ivi previsti (art. 80, co. 4 e 7);
  • si estende il c.d. Superbonus previsto per spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici (art. 119 del D.L. 34/2020-L. 77/2020) anche alle dimore storiche accatastate nella categoria A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici), a condizione che siano aperte al pubblico (art. 80, co. 6);
  • si incrementa di € 250.000 per il 2020 e di € 750.000 a decorrere dal 2021 il Fondo per gli interventi a favore di cittadini illustri che versino in stato di particolare necessità (art. 80, co. 5 e 7);
  • si incrementa di € 60 mln per il 2020 la dotazione del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali (art. 183, co. 2, D.L. 34/2020 – L. 77/2020) – che passa, così, a € 231,5 mln – e si dispone che lo stesso è destinato, con riferimento a spettacoli, fiere, congressi e mostre, al ristoro delle perdite derivanti non solo dai casi di annullamento, ma anche di rinvio (come già previsto in alcuni decreti ministeriali attuativi intervenuti) o di ridimensionamento, in seguito all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 80, co. 1, lett. a), e 7);
  • si incrementa di € 65 mln per il 2020 l’autorizzazione di spesa (art. 183, co. 3, del D.L. 34/2020-L. 77/2020) destinata al funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali, tenuto conto delle mancate entrate da vendita di biglietti di ingresso, conseguenti all’adozione delle misure di contenimento del COVID-19, che passa, così, a € 165 mln (art. 80, co. 1, lett. b), e 7);
  • si incrementa complessivamente di € 90 mln per il 2020 la dotazione dei Fondi di parte corrente e in conto capitale destinati al sostegno delle emergenze dei settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo insorte a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19 (art. 89, co.1, D.L. 18/2020-L. 27/2020), che passa, così, a € 335 mln (art. 80, co. 2 e 7);
  • si riconosce un’indennità onnicomprensiva pari a € 1.000 ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 da cui derivi un reddito non superiore a € 50.000 (fattispecie già inclusa tra i beneficiari dell’indennità di marzo 2020), nonché ai lavoratori iscritti al medesimo Fondo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019 da cui derivi un reddito non superiore ai € 35.000 (art. 9, co. 4);
  • si interviene nuovamente sulla disciplina per l’erogazione del contributo riconosciuto per il 2020 agli organismi finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS), diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche (art. 183, co. 5, del D.L. 34/2020-L. 77/2020), in particolare disponendo che la quota restante (rispetto all’anticipo) è erogata entro il 28 febbraio 2021, senza che sia più necessario, per tale aspetto, l’intervento di un decreto ministeriale. Si dispone, altresì, che l’importo del contributo per il 2020 è comunque non inferiore a quello riconosciuto per il 2019. Conseguentemente, si prevede che i decreti ministeriali definiscono, tenendo conto dell’attività svolta a fronte dell’emergenza sanitaria da COVID-19, della tutela dell’occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli annullati, in deroga alla durata triennale della programmazione, solo le modalità (e i criteri) per l’erogazione dei contributi per il 2021, anche sulla base delle attività effettivamente svolte e rendicontate nel 2020 (art. 80, co. 1, lett. b-bis);
  • si riconosce alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali ed alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, esistenti almeno dal 1° gennaio 2012, un credito di imposta, nella misura del 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali, nel limite di spesa di € 5 mln annui a decorrere dal 2021 (art. 80, co. 6-bis e 6-ter);
  • si dispone che anche per gli incassi relativi al 2020 si applica la disciplina (già prevista per gli incassi relativi al 2019) in base alla quale il 10% dei compensi per copia privata incassati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) è destinata al sostegno di autori, artisti interpreti ed esecutori e lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d’autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva, invece che a iniziative volte a promuovere la creatività dei giovani autori (art. 80, co. 2-bis);
  • si prevede l’esenzione dal pagamento della seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU), tra l’altro, per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici e teatrali e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate (art. 78);
  • si prevede che, per il 2021, con riferimento al precedente periodo d’imposta, i contribuenti possono destinare il 2 per mille della propria IRPEF a favore di una associazione culturale iscritta in un elenco appositamente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. La corresponsione delle somme per l’anno 2021 opera nel limite massimo di € 12 mln (art. 97-bis).

GU Serie Generale n.253 del 13-10-2020 – Suppl. Ordinario n. 37