Home News Cultura Rinnovo CCNL cooperative spettacolo e creatività: ecco le principali novità con le nuove tabelle retributive

Rinnovo CCNL cooperative spettacolo e creatività: ecco le principali novità con le nuove tabelle retributive

Il 19 febbraio scorso, d’intesa con le articolazioni settoriali delle tre Centrali Cooperative, si è proceduto a rinnovare il CCNL per artisti, tecnici, amministrativi e ausiliari dipendenti da società cooperative e imprese sociali operanti nel settore della produzione culturale e dello spettacolo, scaduto a fine 2018. Il testo integrale è allegato in fondo all’articolo, completo delle nuove tabelle retributive.

Prima di entrare nel merito del rinnovo del CCNL, ben consapevoli delle enormi problematiche causate all’intero settore dall’emergenza COVID-19, di cui si sta seguendo insieme ai sindacati l’evolversi della situazione, si stanno costruendo proposte il più possibile condivise e di filiera per fare in modo che l’intero settore – con le sue peculiarità in termini di discontinuità del lavoro – possa trovare una risposta negli interventi che il Governo sta varando per le imprese.

Per quanto concerne il CCNL, il rinnovo introduce significative novità, a cominciare dall’ampliamento della sfera di applicazione (art. 1) a tutte le professioni della creatività alle quali viene ora dedicata una specifica sezione (Parte V Titolo XIII). Il contratto assume così ancora di più la valenza di contratto di riferimento per l’intero settore.

In linea con gli orientamenti confederali la durata passa da 3 a 4 anni con una decorrenza del contratto dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2022.

Per la parte economica, è riconosciuto un aumento complessivo a regime del tabellare di €. 99,72 pari al 6% da erogare riparametrato su 3 tranche:

  • 1 febbraio 2020: aumento di 48,94 sul 3 livello par. 145,15 (3%)
  • 1 gennaio 2021: aumento di 25,20 sul 3 livello par. 145,15 (1,5%)
  • 1 gennaio 2022: aumento di 25,58 sul 3 livello par. 145,15 (1,5%)

Da rilevare che per i soli lavoratori impiegati negli enti di cui agli art. 10 (teatri nazionali), 11 (TRIC) e 14 (Centri di produzione teatrale) del DM 27/07/2017 (contributi FUS) viene introdotto un elemento distinto della retribuzione (EDR) da corrispondere mensilmente con importi differenziati rispetto alle tre decorrenze di cui sopra.

Il CCNL prevede nuovi e importanti elementi di flessibilità per le cooperative sia relativamente alla disciplina del mercato del lavoro sia relativamente alla possibilità di svolgere le prestazioni con modalità di lavoro agile (art. 11-bis).

Rispetto al mercato del lavoro, in primo luogo, in applicazione dei rinvii concessi alla contrattazione collettiva dal decreto legislativo 81/2015, vengono apportate alcune modifiche alla disciplina del contratto a termine (art. 9) con il superamento dei limiti posti nel 2018 dal decreto-legge “Dignità” (n. 87/2018 convertito con legge 96/2018) per quanto riguarda la durata massima innalzata da 24 a 36 mesi, procedendo contestualmente a definire quelle attività stagionali per le quali, come noto, ai sensi di legge sono riconosciuti più ampi margini di flessibilità nel ricorso ai contratti a tempo determinato (no vincolo causali, no limite durata massima, esonero da limiti quantitativi di utilizzo, nessuna pausa minima tra due contratti successivi).

In secondo luogo, per quanto concerne il contratto intermittente (art. 10), ne viene ammesso il ricorso per tutte le professioni, fatta eccezione per il personale amministrativo.

Disposizioni particolari sono previste per il personale artistico assunto dai teatri con tale contratto in merito a retribuzione, riposi e numero massimo di giornate di lavoro intermittente ammissibili. 

Sempre sul fronte delle tipologie contrattuali sono stati operati alcuni adeguamenti normativi rispetto alle formulazioni utilizzate dal decreto legislativo 81/2015 sia per l’apprendistato – praticabile peraltro per tutte e 3 le tipologie definite dalla legge (art. 41) – sia per il part-time (art. 12).

Altra novità sul fronte del welfare contrattuale riguarda l’introduzione dal 1 gennaio 2021 dell’assistenza sanitaria integrativa (art. 7-bis) per i lavoratori a tempo indeterminato. La contribuzione a carico dell’impresa sarà pari a €. 60,00/anno, fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente in essere.

Per il riconoscimento dell’istituto nel contratto si è deciso di far ricorso a forme mutualistiche già costituite ed operanti.

Mentre invece con l’art. 7 in materia di previdenza complementare, pur lasciando inalterata contribuzione e regole, al posto di Cooperlavoro si introduce il corretto riferimento a Previdenza Cooperativa, nuovo fondo unico per tutti i settori cooperativi.          

Ulteriori modifiche riguardano l’inquadramento di alcune figure professionali agli artt. 50 e 55 – che subiscono spostamenti perché si è ritenuto che non fossero stati correttamente inquadrati – alcune puntualizzazioni in materia di malattia (art. 29), riposi (art. 19) e regime applicabile a trasferta/trasfertisti (artt. 16 e 17) nonché in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 6), per cui d’ora in poi c’è la possibilità per un datore di lavoro di poter svolgere la formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) anche con modalità e-learning.

Viene inoltre profondamente rivisto l’art. 5 relativo all’operato dell’Osservatorio bilaterale di settore, non solo attribuendogli tutta una serie di importanti funzioni di monitoraggio su diversi istituti, ma soprattutto ridefinendo i meccanismi di contribuzione che i datori di lavoro sono tenuti a versare.

Pertanto, è stato superato il meccanismo annuo articolato per fasce dimensionali (15 € da 0 40 addetti, 30 € da 41 a 100, 50 € da 101 a 200 e 70 € oltre 200), ed inserita in sostituzione una contribuzione per ciascun lavoratore pari allo 0,10% della retribuzione mensile erogata (con un tetto annuo per singola impresa a prescindere dal numero dei lavoratori pari a 5.000 € e la previsione di un costo maggiorato per le imprese che non dovessero versare tale contribuzione all’Osservatorio, ma che in base al CCNL saranno tenute a riconoscere in busta paga ad ogni lavoratore un contributivo mensile aggiuntivo alla retribuzione pari allo 0,15% della stessa).

Da ultimo vale sottolineare che nella premessa dell’Accordo di rinnovo si procede al recepimento integrale dell’Accordo Interconfederale 30 gennaio 2020 in materia di contrasto alle discriminazioni, molestie e violenze di genere nei luoghi di lavoro.          

Sarà organizzato appena possibile un momento di illustrazione delle principali modifiche apportate.

CCNL cooperative spettacolo rinnovo 2020