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1/Webinar Legacoop – Strumenti di ammortizzazione ordinaria

1 aprile 2020 – Esiste uno strumento di ammortizzatore sociale per la vostra cooperativa? Come orientarsi tra la Cassa integrazione guadagni (CIG) ordinaria e l’assegno ordinario previsto dal fondo di integrazione salariale (FIS)? E quali sono gli strumenti alternativi?

Sono queste e altre le domande a cui hanno risposto Antonio Zampiga,  responsabile relazioni industriali di Legacoop nazionale e Daniela Zannoni, referente della legislazione del lavoro per Federcoop Romagna.

Si tratta del primo dei molti webinar di approfondimento che l’associazione mette a disposizione dei cooperatori per analizzare i principali temi di interesse e attualità, e rispondere ai loro quesiti, anche quando tecnici e specifici. La puntata di mercoledì è incentrata sugli strumenti di ammortizzazione sociale previste dal cosiddetto “decreto Cura Italia” (DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020 n. 18, “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”), disposto dal governo per rispondere all’emergenza COVID 19; in particolare sugli articoli 19, 20 e 21 del provvedimento.

Come ha spiegato in premessa Daniela Zannoni, normalmente la normativa vigente prevede che la CIG ordinaria possa essere richiesta da parte delle aziende industriali, o delle cooperative che commercializzano prodotti agricoli, zootecnici, oltre ai settori edile e industriale; le altre che non rientrano in queste categorie possono invece richiedere il FIS, il quale permette a datori di lavoro non coperti dalla CIG di accedere comunque a un assegno ordinario. Il decreto Cura Italia dispone alcune deroghe, vista la situazione emergenziale.

Le deroghe alla CIG ordinaria e l’accesso al FIS

L’articolo 19 prevede per tutti i datori di lavoro che riducono o sospendono la loro attività per effetto del COVID 19 la possibilità di richiedere la CIG ordinaria per un periodo di 9 settimane, che deve essere compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020. Hanno diritto a questo ammortizzatore tutti quei lavoratori in forza alla data del 23 febbraio 2020, ossia alle dipendenze del datore di lavoro a quella data.

Sono numerosi gli adempimenti derogati, tra cui quello relativo alla consultazione e informazione sindacale: è previsto possa essere effettuata per via telematica, e svolta nell’arco temporale di 3 giorni dal momento in cui l’azienda comunica alle organizzazioni sindacali la sua intenzione di procedere alla attivazione dell’ammortizzatore, chiarendo per quanti lavoratori, per quali motivi e a partire da quale data. Se i sindacati rispondono alla comunicazione, l’esame congiunto tra le parti deve essere effettuato nei 3 giorni successivi; se non rispondono, non è necessario l’esame per arrivare ad un accordo. Anche in mancanza di un accordo l’azienda ha comunque il diritto di presentare l’istanza di concessione della CIG.

Chi non può accedere alla CIG ordinaria può fare invece richiesta al FIS, gestito dall’INPS. Le condizioni sono le stesse (periodo di 9 settimane tra il 23 febbraio e il 31 agosto 2020; deroghe per la consultazione sindacale, ecc.). Nello specifico, l’eccezione prevista dal Cura Italia – per tutto il 2020 – stabilisce che possano accedere all’assegno ordinario riconosciuto dal FIS non solo i datori di lavoro con più di 15 dipendenti, come sancito dall’ordinamento, ma anche i datori che hanno da 6 a 15 dipendenti. Quindi di fatto gli interventi di CIG e assegno ordinario FIS possono essere richiesti da tutti i datori di lavoro che occupano dai 6 a più lavoratori.

Inoltre, il provvedimento considera la richiesta di simili strumenti “neutra”, ovvero non viene calcolata ai fini dei limiti massimali solitamente disposti per la richiesta di ammortizzatori (quindi il limite di 52 settimane per la CIG ordinaria, o di 26 settimane per l’assegno FIS, o comunque dei 24 mesi complessivi di limite di utilizzo complessivo degli ammortizzatori sociali in un quinquennio).